Art. 3.
(Introduzione nel codice penale degli articoli 589-bis, 590-bis e 593-bis).

       1. Dopo l'articolo 589 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 589-bis. - (Omicidio commesso dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti). - Chiunque cagiona la morte di una persona in conseguenza della violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e avendo previsto e accettato il rischio della verificazione dell'evento lesivo, è punito a titolo di dolo eventuale con la reclusione da sette a venti anni».

      2. Dopo l'articolo 590 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 590-bis. - (Lesioni personali provocate dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti). - Chiunque cagiona ad altri una lesione personale in conseguenza della violazione degli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e avendo previsto e accettato il rischio della verificazione dell'evento lesivo, è punito a titolo di dolo eventuale con la reclusione da uno a tre anni.
      Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da due a cinque anni, se è gravissima, della reclusione da cinque a otto anni.
      Il delitto di cui al presente articolo è sempre punibile d'ufficio».

 

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      3. Dopo l'articolo 593 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 539-bis. - (Guida aggressiva). - Chiunque mette in atto comportamenti aggressivi di guida, violando le disposizioni sulla distanza di sicurezza, attuando ingiustificate e improvvise accelerazioni, oppure utilizzando impropriamente i dispositivi di segnalazione sonora o luminosa all'indirizzo delle vetture che precedono, o attuando operazioni di sorpasso tali da intimidire gli altri guidatori e comunque da mettere in serio pericolo la sicurezza stradale, è punito con la reclusione da due a sei mesi.
      Con la sentenza di condanna per il delitto di cui al primo comma, purché non reiterato, il giudice può disporre la commutazione della pena in un programma obbligatorio di educazione psicologica alla guida e l'applicazione di terapie antiaggressive a cura di istituti specializzati».